Tempo Pieno
L’orario di lavoro contrattuale a Tempo pieno è definito in 37 ore e 40 minuti settimanali. Per le ore prestate oltre l’orario settimanale contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 5%, mentre per quelle prestate nella giornata del sabato verrà corrisposta una maggiorazione del 15%.
L’orario giornaliero è dotata di flessibilità con monte ore (Zainetto) ed è definito da accordi sindacali che prevedono il seguente schema
È considerato orario notturno tra le 21 e le 7.
L’orario in sede è stato innalzato a 38 ore e 20 minuti. Ne consegue una maturazione di 40 minuti settimanali di ROL (Recupero Orario di Lavoro) che sono fruiti dai lavoratori collettivamente a seguito di accordi che la RSU stipula ogni anno.
Le deroghe alle fasce rigide di presenza vanno giustificate con i Permessi disponibili.
La spettanza annua di ferie è 20 gg prima di 10 anni di anzianità e 25 successivamente.
A norma di legge almeno due settimane vanno fruite entro l’anno di maturazione e, se richieste consecutivamente dal lavoratore, non possono essere spezzate. Altre 2 settimane vanno fruite entro i 18 mesi successivi al termine di maturazione e l’eventuale quinta settimana entro 30 mesi dal temine di maturazione. La legge non ammette alcuna forzatura da parte aziendale sulla spettanza individuale residua.
Per i lavoratori turnisti l’orario settimanale è stabilito dalle singole RSU in funzione degli schemi di turnazione delle squadre, al fine di applicare l’orario di lavoro contrattuale annuo con gli organici a disposizione. È considerato orario notturno tra le 22 e le 6.
Segnaliamo infine che il decreto legge 66 del 2003 prevede anche in trasferta che:
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- l’orario di lavoro non superi quarantotto ore settimanali, compreso lo straordinario;
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- il lavoratore abbia diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 di lavoro;
- il lavoratore abbia diritto a 24 ore di riposo, di regola coincidente con domenica, ogni 7 giorni.
Part-time
Il Part-time previsto in sede è una forma di orario ridotto secondo diversi schemi. Tutti i lavoratori possono richiederne l’applicazione, inviando specifica comunicazione al personale, contattaci per maggiori informazioni.
In azienda sono definiti due tipologie di part time: Verticale e Orizzontale, di seguito lo schema che ne illustra le caratteristiche.
* utilizzabile per copertura di assenze nella fascia di presenza obbligatoria (dalle 9 alle 9.30, dalle 11.30 alle 12, dalle 14.30 alle 15, dalle 16.05 alle 16.35) da 1’ a 30’ purché in presenza di corrispondente accantonamento positivo. Non può essere utilizzato per anticipare l’uscita nella giornata di venerdì.
I Part time orizzontali non maturano ROL; i PT verticali invece maturano 8′ per giornata di presenza, dal momento che seguono la presenza standard prevista per i lavoratori a tempo pieno. Ciò comporta una maturazione annua di 960′ (2gg e 2 ore) per la tipologia 50%, 1152‘ (2,5gg, 1 ora e 22′) per la tipologia al 60% e 1536′(3,5 gg e 46′) per la tipologia 80%.
Fondo di Compensazione: tutte le prestazioni eccedenti l’orario obbligatorio ed lo “zainetto di 30′, sono accantonate in uno specifico istituto denominato “Fondo di Compensazione” fino ad un massimo di un’ora alla settimana. Le ore accantonate possono essere utilizzate come:
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- permessi in fascia di presenza obbligatoria, in tranche di mezz’ora fino ad un’ora alla settimana
- chiusure collettive per i PT orizzontali non quadri.
Il PT temporaneo ha durata massima di un anno; chi intende cambiare regime da tempo pieno a PT e viceversa potrà chiedere assistenza sindacale all’atto del cambio di contratto (consigliata).
Orario in trasferta
L’orario di lavoro in trasferta è quello del tempo pieno in ufficio.
Di norma il viaggio và effettuato in orari lavorativi.
Per chi si deve recare in trasferta nei venerdì estivi, spetta recupero sia per l’estero che per l’Italia. Le ore effettuate vanno segnalate in PAS utilizzando il codice TNI (impiegati ) o 1JA (quadri). Per utilizzarle si deve imputare il codice 1JB; vanno smaltite entro fine anno; conviene avere l’accortezza di segnarsi le ore maturate e anche quelle autorizzate perché non vengono sommate alle voci COI e REC e il contatore sulla busta paga non è sempre attivato.
Straordinario:
Si considerano straordinarie le prestazioni effettuate di sabato (o giornata corrispondente), domenica e festivi ed in orario notturno che nel caso dei giornalieri è considerato quello tra le ore 21 e le ore 7 antimeridiane. Le quote corrisposte per ora di straordinario sono calcolate dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5 (paga oraria) e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
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- lavoro straordinario diurno feriale da 37 h 40’ a 39 h settimanali: 1,10
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- lavoro straordinario diurno feriale oltre 39 h settimanali: 1,25
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- lavoro straordinario notturno feriale: 1,65
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- lavoro straordinario diurno domenicale: 1,55
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- lavoro straordinario notturno domenicale: 1,75
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- lavoro straordinario diurno festivo: 1,60
- lavoro straordinario notturno festivo: 1,85
Per i lavoratori con qualifica di Quadro, il trattamento è riconosciuto solo per prestazioni in festività, in orario notturno oppure di sabato (o giornata corrispondente).
Per gli straordinari in trasferta occorre inserire in PAS il giustificativo STRAORDINARIO IN TRASFERTA oltreché correttamente compilati nel diario di presenza estera.
Ferie
Spettano al lavoratore 20 gg prima di 10 anni di anzianità, 25 gg oltre il decimo anno.
A norma di legge almeno due settimane fanno fruite entro l’anno di maturazione e, se richieste consecutivamente dal lavoratore, non possono essere spezzate. Altre 2 settimane vanno fruite entro i 18 mesi successivi al termine di maturazione e l’eventuale quinta settimana entro 30 mesi dal temine di maturazione. Le ferie maturate non potranno più essere pagate salvo in caso di licenziamento o dimissioni.
Chiusure aziendali
Sono Festività di riposo da CCNL le seguenti festività: Capodanno (1°gennaio); Epifania (6 gennaio); Lunedì di Pasqua; Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa del Lavoro (1° maggio); Festa della Repubblica (2 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1°novembre); S. Ambrogio (patrono – 7 dicembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); S. Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre).
Inoltre le giornate del 24 e 31 dicembre sono ad orario ridotto fino alle 13.
L’Azienda e la R.S.U. definiscono le modalità attuative delle chiusure aziendali.
- Approfondimenti: disposizioni attuative ROL individuale Eni E&P
- InfoRSU 311 – ottobre 2020
- InfoCGIL maggio 2020: Chiusure aziendali 2020 – il nostro punto di vista
- Comunicato – Fondenergia e Decreto Cura Italia
- Situazione Coronavirus
- Chiarimenti in materia di spettanze e malattia 2019
- InfoRSU – Aprile 18
- Accordo Chiusure Aziendali 2018-2019
- InfoRSU – Marzo 18bis
- InfoRSU – Marzo 18