Orari e Permessi

Inanzitutto proponiamo una prima guida generica sull’orario di lavoro di CGIL. Dobbiamo però sottolineare che le disposizioni di legge che hanno formato oggetto di questa guida sono state in larga parte recepite dai CCNL i quali, in molti casi, hanno disciplinato la materia dell’orario di lavoro difforme tra di loro.
Inoltre, va ricordato che per quanto riguarda i CCNL dei settori pubblici è necessario fare anche riferimento alla legislazione cosiddetta “Brunetta”, a partire dal D.Lgs 150/2009.
PER TALI RAGIONI PER UN ESAME PUNTUALE DELLA MATERIA SI FA RINVIO A QUANTO PREVISTO DAI SINGOLI CCNL.

Tempo Pieno

L’orario di lavoro contrattuale a Tempo pieno è definito in 37 ore e 40 minuti settimanali. Per le ore prestate oltre l’orario settimanale contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 5%, mentre per quelle prestate nella giornata del sabato verrà corrisposta una maggiorazione del 15%.

L’orario giornaliero è dotata di flessibilità con monte ore (Zainetto) ed è definito da accordi sindacali che prevedono il seguente schema

È considerato orario notturno tra le 21 e le 7.

L’orario in sede è stato innalzato a 38 ore e 20 minuti. Ne consegue una maturazione di 40 minuti settimanali di ROL (Recupero Orario di Lavoro) che sono fruiti dai lavoratori collettivamente a seguito di accordi che la RSU stipula ogni anno.

Le deroghe alle fasce rigide di presenza vanno giustificate con i Permessi disponibili.

La spettanza annua di ferie è 20 gg prima di 10 anni di anzianità e 25 successivamente.

A norma di legge almeno due settimane vanno fruite entro l’anno di maturazione e, se richieste consecutivamente dal lavoratore, non possono essere spezzate. Altre 2 settimane vanno fruite entro i 18 mesi successivi al termine di maturazione e l’eventuale quinta settimana entro 30 mesi dal temine di maturazione. La legge non ammette alcuna forzatura da parte aziendale sulla spettanza individuale residua.

Per i lavoratori turnisti l’orario settimanale è stabilito dalle singole RSU in funzione degli schemi di turnazione delle squadre, al fine di applicare l’orario di lavoro contrattuale annuo con gli organici a disposizione. È considerato orario notturno tra le 22 e le 6.

Segnaliamo infine che il decreto legge 66 del 2003 prevede anche in trasferta che:

  • l’orario di lavoro non superi quarantotto ore settimanali, compreso lo straordinario;
  • il lavoratore abbia diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 di lavoro;
  • il lavoratore abbia diritto a 24 ore di riposo, di regola coincidente con domenica, ogni 7 giorni.

Part-time

Il Part-time previsto in sede è una forma di orario ridotto secondo diversi schemi. Tutti i lavoratori possono richiederne l’applicazione, inviando specifica comunicazione al personale, contattaci per maggiori informazioni.

la RSU NR, GGP & EGEM ha siglato un testo relativo al riordino dell’istituto del part-time che, soprattutto per l’ex Upstream (ora NR), era legato ad una decina di diversi verbali di accordo stipulati in oltre 20 anni.
L’attuale verbale armonizza la situazione dei part-time all’orario di lavoro del 2011 e agli accordi già in essere in Support Function ed in altre realtà del gruppo.

Il PT temporaneo ha durata massima di un anno; chi intende cambiare regime da tempo pieno a PT e viceversa potrà chiedere assistenza sindacale all’atto del cambio di contratto (consigliata).

Orario in trasferta

L’orario di lavoro in trasferta è quello del tempo pieno in ufficio.

Di norma il viaggio và effettuato in orari lavorativi.

Per chi si deve recare in trasferta nei venerdì estivi, spetta recupero sia per l’estero che per l’Italia. Le ore effettuate vanno segnalate in PAS utilizzando il codice TNI (impiegati ) o 1JA (quadri). Per utilizzarle si deve imputare il codice 1JB; vanno smaltite entro fine anno; conviene avere l’accortezza di segnarsi le ore maturate e anche quelle autorizzate perché non vengono sommate alle voci COI e REC e il contatore sulla busta paga non è sempre attivato.

Straordinario:

Si considerano straordinarie le prestazioni effettuate di sabato (o giornata corrispondente), domenica e festivi ed in orario notturno che nel caso dei giornalieri è considerato quello tra le ore 21 e le ore 7 antimeridiane. Le quote corrisposte per ora di straordinario sono calcolate dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5 (paga oraria) e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:

  • lavoro straordinario diurno feriale da 37 h 40’ a 39 h settimanali:  1,10
  • lavoro straordinario diurno feriale oltre 39 h settimanali: 1,25
  • lavoro straordinario notturno feriale: 1,65
  • lavoro straordinario diurno domenicale: 1,55
  • lavoro straordinario notturno domenicale: 1,75
  • lavoro straordinario diurno festivo: 1,60
  • lavoro straordinario notturno festivo: 1,85

Per i lavoratori con qualifica di Quadro, il trattamento è riconosciuto solo per prestazioni in festività, in orario notturno oppure di sabato (o giornata corrispondente).

Per gli straordinari in trasferta occorre inserire in PAS il giustificativo STRAORDINARIO IN TRASFERTA oltreché correttamente compilati nel diario di presenza estera.

Ferie

Ilavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con dcorrenza della normale retribuzione, come di seguito specificato:

  • per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi; a far data dal 1° luglio 2023, per coloro che all’atto del raggiungimento dell’anzianità aziendale pari a 7anni avranno  azzerato entro il 31 Marzo tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 Dicembre dell’anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione.
  • per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.

A norma di legge almeno due settimane fanno fruite entro l’anno di maturazione e, se richieste consecutivamente dal lavoratore, non possono essere spezzate. Altre 2 settimane vanno fruite entro i 18 mesi successivi al termine di maturazione e l’eventuale quinta settimana entro 30 mesi dal temine di maturazione. Le ferie maturate non potranno più essere pagate salvo in caso di licenziamento o dimissioni.

Chiusure aziendali

Sono Festività di riposo da CCNL le seguenti festività: Capodanno (1°gennaio); Epifania (6 gennaio); Lunedì di Pasqua; Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa del Lavoro (1° maggio); Festa della Repubblica (2 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1°novembre); S. Ambrogio (patrono – 7 dicembre);  Immacolata Concezione (8 dicembre); S. Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre).

Inoltre le giornate del 24 e 31 dicembre sono ad orario ridotto fino alle 13.

L’Azienda e la R.S.U. definiscono le modalità attuative delle chiusure aziendali.

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