Patronato

In questa pagina troverai le informazioni comuni in ambito di Patronato, in caso di necessità, i delegati CGIL Eni Upstream sono a disposizione per supporto. Ricordiamo ai nostri iscritti che le pratiche patronali sono comprese nel costo di tesseramento.

Legge 104: Invalidità

Congedi mensili per Legge 104 – in presenza di invalidità con riconosciuto stato di gravità, la legge  prevede che l’invalido medesimo o un suo parente/affine fino al terzo grado possano usufruire di permessi retribuiti  nella misura di 3gg. al mese o 2 ore al giorno (se l’orario settimanale è di 40 ore – viceversa  si riduce in proporzione)

Per ottenere il beneficio è necessario:

  1. Far rilasciare dal medico curante dell’invalido il certificato telematico che attiva la richiesta ad ASL della visita per il riconoscimento dell’invalidità e dello stato di gravità;
  2. Attendere l’esito della visita ASL (per i pazienti oncologici è rapido);
  3. Effettuare la richiesta ad INPS per usufruire i benefici della Legge 104, compilandola in proprio per via telematica o tramite patronato.  INPS è tenuta a dare una ricevuta della domanda ed anche una risposta circa l’accoglimento (ci mette un paio di mesi)
  4. Consegnare all’azienda l’esito della visita e la domanda ad INPS protocollata per gli oncologici; negli altri casi d’invalidità non basta la sola domanda, ma si deve invece attendere la risposta d’accoglimento del beneficio da parte di INPS.

Indennità d’invalidità – chi ha riconosciuto un’invalidità superiore al 75%, ha diritto ad un assegno di invalidità ad integrazione del reddito che va espressamente richiesto ad INPS con domanda telematica o tramite Patronato. Nel caso in cui l’invalido percepisca redditi da lavoro, tale assegno si somma allo stipendio fino ad un tetto di cumulo.

A seguito del D.Lgs 119/2011, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

Congedi:

Congedo straordinario per cure – in caso di parente entro il terzo grado con invalidità e stato di gravità, è possibile richiedere ed ottenere un congedo retribuito fino a 2 anni ai sensi della Legge 53/2000.

Congedo annuale per cura – all’invalido con oltre il 50% d’invalidità riconosciuta, spetta un congedo di un mese all’anno retribuito per cure; serve in questo caso un certificato del medico curante o dell’Ospedale che certifichi che le cure sono correlate con l’invalidità. Tale congedo è retribuito dal datore di lavoro ed è considerato presenza nel computo per la conservazione del posto e/o dello stipendio intero. Il mese retribuito può essere utilizzato anche per effettuare cicli di cure radio o chemioterapiche.

Congedo per lutto – Il lavoratore, ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo.

Congedi per gravi motivi familiari – ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

  • decesso di una delle persone
  • cura o nell’assistenza delle persone
  • grave disagio personale nelle quali incorra il dipendente medesimo
  • una delle seguenti patologie: patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale.

Maternità e Paternità:

È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Per tutte i casi sopra a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, in tal caso il periodo può essere esteso.

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nel rispetto dei seguenti congedi parentali, i quali non possono complessivamente tra i genitori eccedere il limite di dieci mesi (elevabile ad 11):

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui sopra, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, (elevabile a sette);
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Per ogni minore con handicap grave e purché il bambino non sia ricoverato, è consentito al padre o alla madre di prolungare fino a tre anni il congedo parentale, con decorrenza dal termine del periodo di astensione facoltativa. Tale diritto, da esercitarsi entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, è fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo di tre anni, comprensivo quindi dei periodi di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 (con diritto, per tutto il periodo, all’indennità economica pari al 30% della retribuzione) (art. 33, D.Lgs. n. 151/2001 modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 119/2011).

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