Apprendisti sottoinquadrati, l’RSU chiede l’avvio della controversia plurima

In nome e per contro RSU ENI Upstream

Fraterni saluti

Il Segretario
Stefano Fossati

 

Oggetto: richiesta convocazione Commissione Arbitrale – Art 56 – Controversia Plurima.

Amici Segretari Nazionali,

buona giornata.

La Scrivente RSU vi chiede di attivarvi per richiede l’intervento della Commissione Arbitrale prevista ai sensi dell’articolo 56, parte II, affinché affronti la controversia plurima sotto descritta riguardante l’inquadramento degli apprendisti come previsto all’articolo 7 del vigente CCNL.

A disposizione per chiarimenti

Fraterni saluti

Delegati RSU Upstream di San Donato Milanese

Quesito

Nell’anno accademico 2015/2016 si è svolta l’ultima edizione del master di secondo livello erogato dall’Università di Bologna in partecipazione con Eni, rivolto a 40 studenti Italiani.

Gli studenti hanno svolto presso Eni lo sviluppo di un progetto finale di tesi, da Febbraio/Marzo al mese di Giugno 2016. A seguito del conseguimento del titolo di master di II° livello, hanno ricevuto lettera di assunzione a Giugno 2016 con decorrenza 17 luglio 2016, così suddivisi:

27 Eni Upstream San Donato M.se

8 Eniprogetti – San Donato M.se

5 Eniprogetti – Venezia

Il tipo di contratto effettuato è di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs n 276/2003, dalla durata di 24 mesi, con ingresso in categoria 4 crea 3 ed inquadramento conclusivo in categoria 3 crea 1.Per ognuno di essi è stato stilato un piano formativo individuale.

Al termine di 12 mesi di attività (luglio 2017) gli stessi ricevono da parte dell’azienda lettera attestante nuova posizione in categoria 4 crea 4.

È la prima volta dopo 12 edizioni di master professionali di II livello, che l’azienda re-interpreta l’articolo 7 del CCNL, indicando come non necessario il riconoscimento della categoria 3 crea 1 al termine del primo anno di apprendistato. Finora tutte le risorse provenienti dai Master di II livello (Torino, Medea e Bologna) hanno ricevuto la categoria coerentemente con quanto riportato nel CCNL.

Si rimanda la citazione ai sensi dell’articolo 7 del CCNL Energia e Petrolio del 25 gennaio 2017:

“Il livello di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Tale trattamento è valido limitatamente alla metà della durata del contratto di apprendistato.”

Chiediamo che per i suddetti 40 colleghi venga riconosciuta la categoria 3 crea 1 retroattivamente da Luglio 2017 e che gli vengano riconosciuti gli arretrati maturati.

Attendiamo un celere ravvedimento operoso in merito a questa “interpretazione” unilaterale e discriminante nei confronti dei colleghi.